Non soddisfa le associazioni di categoria, in rappresentanza dei precari della scuola, la proposta di fase transitoria proposta dal Governo
Da una attenta lettura dello schema di decreto legislativo sul Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, si evidenzia che nonostante i numerosi anni di esperienza e le abilitazioni conseguite, i docenti precari, abilitati e non, potranno dirsi nuovamente abili all’insegnamento solo previo concorso. Con la sola fase orale per i precari abilitati e con il superamento di una sola prova scritta (relativa alla materia di insegnamento) e una prova orale, per i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto.
In particolare per i docenti senza abilitazione inclusi nella III fascia delle graduatorie d’istituto, se in possesso di 36 mesi di servizio anche non continuativi, nell’articolo relativo alla “fase transitoria” si legge “Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all’articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo.” In pratica, questi docenti dovranno svolgere la prima prova scritta, sulla specifica disciplina, ma non anche la seconda, relativa alle conoscenze antropo-psico-pedagogiche, sulle metodologie e sulle tecnologie didattiche. Superata la prima prova, potranno sostenere l’orale. Nel caso di superamento del concorso, questi docenti saranno tenuti a conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e saranno esonerati dalle attività del secondo anno di contratto, per essere ammessi direttamente al terzo anno.
“Non è possibile, che l’attuale governo ed il ministro Fedeli, pretendano una sorta di seconda abilitazione per i precari che da anni insegnano nelle scuole del Paese. Hanno dimostrato già di essere idonei all’insegnamento maturando anni ed anni di servizio in cattedra, e per quelli in seconda fascia anche con le abilitazioni volute dai governi precedenti”. Commentano così, l’ingegner Pasquale Vespa, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori e la coordinatrice, l’avvocato Fasulo Anna, del gruppo dei docenti precari abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento, lo schema di decreto all’esame della Commissione cultura che sta portando avanti in questi giorni una campagna informale di ascolto delle varie associazioni di categoria in rappresentanza dei precari della scuola. “E’ una beffa, questa che il Governo e la maggioranza ci vuole spacciare per fase transitoria. Continueremo a batterci per far valere i diritti spettanti ai docenti precari, abilitati e non, che hanno supplito alla carenza di docenti presso le scuole, consentendo il regolare svolgimento delle lezioni. I docenti di terza fascia hanno bisogno di essere abilitati subito in base all’esperienza acquisita. I precari tutti, devono essere assunti, in base alle esigenze della Scuola pubblica italiana, dopo i tanti anni di sacrifici e di precariato” conclude la nota.
Vediamo, nello specifico, gli anni della formazione previsti dalla Fase transitoria:
Articolo 9 (Primo anno di contratto)
- Il corso di specializzazione per l’insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 2. L’ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico – didattico -relazionali; b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno ll di tirocinio diretto in presenza del docente della classe. 3.Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando 4. L’ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico – didattico-relazionali e relative alla didattica per l’inclusione scolastica; b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell’ambito territoriale di appal1enenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe. 5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contratti sta che supera l’esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione. 6. La composizione della commissione dell’esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.
Articolo 10 (Secondo e ferzo anno di contratto su posti comuni)
- II contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all’articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 2. Il cont1’8ttista su posto comune, oltre alle attività di cui aIPa11icoio 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno dì contratto un progetto di ricerca, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto altresi’ ad acquisire il CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica. 3. Il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell’ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.
CAPO V Fase transitoria
Articolo 17 (Disciplina transitoria)
- Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall’anno scolastico 2020/2021. 2. Nelle more dell’entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali. 3. Quota dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all’articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all’articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo. 5. I vincitori del concorso di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all’articolo 9, comma l, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui ali ‘articolo 10. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo. 6. I vincitori del concorso per i posti di cui all ‘articolo 3, comma 2, lettera c), che siano già in possesso di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica di cui all’articolo 9, comma 3, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all’articolo 11. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo. 7. I vincitori del concorso per i posti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui all’articolo 10, comma l o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, sono esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno. 8. Sino al 101’0 esaurimento ai sensi dell’articolo l, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all’articolo 3, comma 2, è coperto attualmente ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296. 9. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da l a 6 . 10. Ai fini dell’articolo 16, è considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.