Resoconto della seduta presso la commissione bilancio,17 gennaio 2017, DDL scuola
Martedì 17 gennaio, il Ddl Scuola è approdato anche in Commissione Bilancio della Camera dei deputati, con l’intervento del vicepresidente Edoardo Fanucci e il viceministro dell’economia e delle finanze Enrico Morando. Si tratta dello Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 370. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto alle 13.40, cosi come riportato sul relativo resoconto. Si è discusso con priorità sulla disciplina degli atenei universitari e sui relativi libri di testo. Nessuna osservazione, da parte dei deputati, sulla questione relativa alla fase transitoria dei docenti precari, abilitati e non. Anche la Commissione bilancio, dà il via libera al Disegno di Legge, con parere favorevole espresso da tutti i deputati presenti in commissione. Si riporta, di seguito, il resoconto della seduta. NapoliTime continuerà ad aggiornare i precari della scuola, passo per passo sull’iter parlamentare, del Disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri sabato 14 gennaio.
Resoconto della seduta presso la commissione bilancio, 17 gennaio 2017, DDL scuola.
Carlo DELL’ARINGA (PD), relatore, ricorda preliminarmente che l’articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha delegato il Governo, fra l’altro, a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei. In attuazione della predetta delega il decreto legislativo n. 18 del 2012 aveva disposto che, entro il termine del 1o gennaio 2014, le università dovessero procedere all’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di un bilancio unico di ateneo, nonché di sistemi e procedure di contabilità analitica. In base all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 18 del 2012, la nuova disciplina si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute, sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Successivamente l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato al 1o gennaio 2015 il termine per l’introduzione della nuova disciplina. Ricorda altresì che, ai sensi degli articoli 2 e 7,comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 ha individuato i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Evidenzia quindi che lo schema di decreto interministeriale in oggetto è volto a modificare il decreto interministeriale n. 19 del 2014.
La possibilità di aggiornamento di tale decreto interministeriale è prevista – in accordo con quanto dispone l’articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del2012 – dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 19. Tutto ciò premesso, rileva che lo schema di decreto in esame – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – consta di 5 articoli e di 1 allegato. In particolare, l’articolo 1 modifica l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 19 del 2014, che attualmente stabilisce che in calce allo stato patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l’ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i conti d’ordine, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall’Organismo italiano di contabilità (OIC). Lo schema di decreto elimina il riferimento allo specifico principio contabile. La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica è dettata dall’opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti. Segnala poi che l’articolo 2 modifica l’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale n. 19 del 2014, che stabilisce le voci dello stato patrimoniale e ne fornisce specifici criteri di valutazione. In particolare la lettera a), che interviene sulla lettera b) del citato articolo 4, comma 1, relativa alle immobilizzazioni materiali, riguarda la valutazione del patrimonio librario. In particolare, con riguardo ai metodi che gli atenei possono utilizzare per i libri che perdono valore nel corso del tempo, elimina il riferimento all’articolo 2426, numero 12), del codice civile, relativamente al metodo dell’iscrizione nell’attivo patrimoniale. Si tratta di un’innovazione formale derivante dall’abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, del citato numero 12 dell’articolo 2426 del codice civile.
Rimangono infatti fermi i principi indicati dal citato numero 12, già testualmente indicati nell’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale n. 19 del 2014. In particolare, l’iscrizione nell’attivo patrimoniale avviene ad un valore costante qualora le collezioni librarie siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Le lettere b), c) e d) intervengono sempre sulla lettera b) del citato articolo 4, comma 1, prevedendo, nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, la possibilità di valorizzare i beni tenendo conto del valore indicato non solo nell’atto di donazione, ma anche nell’atto di successione. Segnala che la relazione illustrativa evidenzia che tale modifica è finalizzata a completare i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito. In mancanza di questi valori, per gli immobili si prevede ora la valorizzazione sulla base del valore catastale, mentre per le altre tipologie di beni rimane ferma la previsione (ora generale) di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Sono previste inoltre modifiche di carattere contabile sulla contabilizzazione delle immobilizzazioni provenienti da liberalità. La relazione illustrativa evidenzia che tali modifiche contabili servono ad omogeneizzare le disposizioni per la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le disposizioni in materia di principi contabili nazionali. La lettera e) interviene sulla lettera c) del citato articolo 4, comma 1, relativa alle immobilizzazioni finanziarie, ossia le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Fermo rimanendo che, per la relativa valutazione, si considera, in generale, il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione, si propone ora una modifica riguardante la valutazione delle partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati. Mentre, secondo il testo vigente, tali partecipazioni sono valutate in base al metodo del patrimonio netto (articolo 2426, primo comma, numero 4, del codice civile), ora si prevede che, solo in presenza di perdite durevoli di valore, la valutazione è effettuata in base all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, ferma restando, negli altri casi, la valutazione alcosto sostenuto per l’acquisizione della partecipazione.
La relazione illustrativa evidenzia che con tale modifica si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei, senza comunque pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici. La lettera f) interviene sulla lettera g) del citato articolo 4, comma 1, relativa ai ratei e risconti, apportando modifiche sulla valutazione contabile delle commesse, dei progetti e delle ricerche finanziate o co-finanziate da soggetti terzi, in particolare consentendo di omogeneizzare la disciplina dei proventi applicabile alle diverse fattispecie. Prosegue evidenziando che l’articolo 3 modifica l’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 19 del 2014, riguarda i criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale degli atenei, e in particolare quello relativo ad immobili e terreni di terzi a disposizione. In particolare, mentre il testo vigente prevede che tali immobili non devono essere valorizzati nei conti d’ordine qualora l’ateneo non abbia su di essi diritti reali perpetui – nel qual caso il relativo valore va imputato tra le immobilizzazioni – la modifica proposta prevede che essi debbano essere valorizzati in ogni caso nei conti d’ordine. La relazione illustrativa fa presente che con tale modifica si rende omogenea la classificazione nei conti d’ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei. Con riferimento all’articolo 4 – riformulato secondo le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato – ricorda che la relazione illustrativa evidenzia, anzitutto, che le modifiche da esso recate si rendono necessarie per coordinare le disposizioni previste per le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alle disposizioni previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011 per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.
In particolare, la relazione illustrativa specifica che le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica non sono tenute all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, mentre hanno l’obbligo di redigere un documento previsionale e consuntivo in termini di cassa, sulla base dello schema allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2013 (allegato 2). Pertanto, l’articolo 4 anzitutto abroga, al comma 1, l’articolo 6 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, che dispone che le università sono tenute ad adottare (a decorrere dal 1o gennaio 2014) il piano dei conti, la cui struttura deve essere definita con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (mai adottato). Al riguardo, ricorda che l’adozione del piano dei conti non era prevista dal decreto legislativo n. 18 del 2012. Il comma 2 apporta alcune modifiche all’articolo 7 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, inerente ai criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio, e del rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria. In particolare, la lettera a) – che interviene sul comma 1 – introduce l’obbligo di redazione del bilancio preventivo unico di ateneo e del rendiconto unico di ateneo in termini di cassa, tenendo conto, oltre che degli schemi dell’allegato 2 (come sostituito dall’articolo 5, comma 2, dello schema in esame), anche del manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali. La lettera b) sostituisce il comma 2 (che descrive le modalità di predisposizione contabile dei documenti citati), richiedendo la coerenza tra le risultanze del rendiconto unico d’ateneo e quelle del rendiconto finanziario dell’ateneo. La lettera c) sostituisce il comma 3 (che dettaglia il contenuto del rendiconto unico d’ateneo) stabilendo che le codifiche SIOPE sono aggiornate – tenendo conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto – secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello di dettaglio aggregato previsto dall’allegato 2. A decorrere dall’adeguamento SIOPE, cessa l’obbligo di redigere il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria con le modalità precedenti. Inoltre, le università allegano al bilancio unico d’ateneo d’esercizio il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE che contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi. La lettera d) abroga i commi 4 e 5, che contengono aspetti contabili di dettaglio relativi al rendiconto unico d’ateneo. L’articolo 5, comma 1, apporta modifiche ad alcune delle voci contenute nell’Allegato 1 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, recante gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale. L’articolo 5, comma 2, sostituisce l’Allegato 2 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, recante gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario. Secondo la relazione illustrativa, la revisione dell’allegato 2 avviene in coerenza con lo schema di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2013. Infine, nell’evidenziare che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole.
Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.45.