Senato, emendamenti docenti precari abilitati e non: seduta rinviata

Non sono stati ancora discussi gli emendamenti elaborati e proposti in Senato al decreto Milleproroghe (vai all’articolo), dall’ingegner Pasquale Vespa, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori e dall’avvocato Fasulo Anna, coordinatrice del gruppo dei docenti precari abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento

Presso la VII Commissione permanente istruzione, con resoconto sommario n. 329 del 31/01/2017 si rende noto che la discussione delle proposte emendative presentate, grazie alla collaborazione dei senatori del gruppo misto e di Sinistra Italiana, avverrà dopo le audizioni in merito ai decreti attuativi della legge n. 107 del 2015 (atti del governo nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384).   Il presidente della camera ha comunicato  che nel giorno di giovedì 2 febbraio, alle ore 15,30, avranno inizio le audizioni sugli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), come convenuto la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Occorrerà quindi attendere le audizioni, per conoscere l’esito sull’approvazione o meno delle proposte emendative fatte presentare in collaborazione con i deputati della camera del Senato. Domani, vi informeremo sugli esiti delle audizioni in corso presso la commissione istruzione del senato.

Si riportano, con il presente comunicato, gli emendamenti presentati, al Senato, dal gruppo Misto, da Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà:

4.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all’estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che fisserà i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

4.28

MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Tutti i docenti precari abilitati, compresi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio e nuovo ordinamento, insegnanti tecnico pratici diplomati ante 2001/2002 e docenti precari abilitati all’estero possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che fissa i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per tre annualità, anche non consecutivi, nell’arco di 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

4.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all’estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che fisserà i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

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