Nella riformulazione del testo niente più carcere ma sanzioni da 50 mila euro e interdizione per i direttori
C’era una volta il Web, isola felice e paradiso delle idee in libertà, poi sono arrivati i blog, i social ed infine le testate online (come la nostra) che si stanno sempre più proponendo come un valido complemento di informazione – gratuito – rispetto ad i canali tradizionali di stampa e tv.
Visto il numero crescente di questo format si è spesso parlato dell’esigenza di una regolamentazione precisa che recintasse quello che prima era un territorio assolutamente libero, sconfinato e senza regole, insomma questa terra ha bisogno di uno sceriffo, anzi di un “mostro di Loch Ness” (come lo chiama Gasparri) che a legislature alterne appare e scompare a secondo delle convenienze e delle opportunità.
Due giorni fa pare sia stato avvistato in Senato, in un testo un po’ diverso rispetto a quello presentato lo scorso anno ma comunque molto pesante. Di fatto viene eliminata la previsione del carcere per i Direttori (manco in Cile, quello di Pinochet) ma il prezzo da pagare è uno stillicidio pesante giornaliero che colpirà tutti i canali di informazioni, siti internet inclusi.
Ecco arrivare infatti le multe, normalmente fino a 10mila euro incrementabili a 50mila “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità”. Rispondono anche, “a titolo di colpa”, il direttore o il vice direttore responsabile. “La pena è in ogni caso ridotta di un terzo”. Ma i due rispondono pure “nei casi di scritti o di diffusioni non firmati”.
Ma veniamo alle rettifiche. Secondo questo testo il direttore è tenuto a pubblicare gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo (in bianco direbbe Totò) la rettifica dell’articolo in questione indicando solo il titolo dell’articolo rettificato, data e autore. Sono inclusi in questa previsione quotidiani, periodici, agenzie di stampa e testate giornalistiche online – solo registrate, quindi niente blog. E Facebook?
Per le testate online questa rettifica va tenuta “non oltre due giorni”, “con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza”. Se non si rettifica entra in scena il giudice che “emette la sanzione amministrativa”, poi avverte il prefetto e pure l’ordine professionale. Il quale può sospendere fino a sei mesi.
Ma non è finita qui, oltre infatti alla rettifica e alla richiesta di aggiornare le informazioni, l’interessato “può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali”. Non basta nemmeno. “L’interessato può chiedere al giudice di ordinare la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione”.
Dulcis in fundo: “In caso di morte dell’interessato le facoltà e i diritti possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente”. Insomma un bel pacchettino corposo, a meno che il mostro non scompaia nuovamente in fondo al lago pronto per nuove apparizioni, forse più tese a spaventare che non a regolamentare.