Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto. Renzi: “Con il Jobs act più assunzioni che licenziamenti”
Dal 7 marzo 2015, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi entra in vigore il Jobs Act e si dice “addio” all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che sanciva l’obbligo di licenziamento per giusta causa. “Da oggi si apre una fase nuova per il lavoro in Italia – afferma il ministro del Lavoro, Poletti – nel segno di una maggiore certezza di regole per le imprese, di una prospettiva di stabilità per i lavoratori, di un ampliamento delle tutele”. “Con il contratto a tutele crescenti”, sottolinea Poletti, “le imprese non avranno più alibi, e potranno procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato”. Ma chi verrà assunto in aziende con più di 16 dipendenti non avrà più la tutela dell’articolo 18. Ed il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, sottolinea proprio questo aspetto per il quale “sarà più facile licenziare e ridurre le tutele dei lavoratori”.
Il 12 marzo 2014 viene presentato al Consiglio dei Ministri il “Jobs Act”. Il 7 marzo i decreti sono stati pubblicati ed ora efficaci, e sono due: uno riferito alle disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti ed il secondo concerneti disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria.
Il Contratto a tutele crescenti regola il diritto al reintegro sul posto di lavoro che resta solo nei casi di licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale. Più specificamente, per i licenziamenti per motivi disciplinari, resta il reintegro se in giudizio si dimostra l’insussistenza di ciò che è contestato al lavoratore. Il nuovo contratto si applica soltanto a coloro che firmeranno ora per una nuova assunzione, altrimenti il rapporto lavorativo già in essere permarrà regolato dalla forma già contrattualizzata. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati, vuoi per motivi economici o disciplinari, è previsto un risarcimento pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due ed un massimo di ventiquattro.
L’indennizzo monetario è esteso anche ai licenziamenti collettivi nel caso sia violata la legge che li prevede da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.
Un contemporaneo e complementare effetto del Jobs Act è l’introduzione di un nuovo sussidio di disoccupazione, il Naspi, regolamentato dal secondo decreto pubblicato. In realtà questo nuovo strumento è soggetto ad un complesso insieme di limitazioni. Il nuovo assegno di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego sarà garantito nel caso in cui si sarà cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro, ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. Metre l’erogazione della prestazione durerà per un periodo pari alla metà del numero di settimane complete di lavoro.