Voucher per pagare i docenti precari, Fedeli non dice no alla proposta di Confindustria

Solo rapporto di lavoro occasionale per i precari. Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, “i voucher per il pagamento dello stipendio dei docenti precari scuola equivarrebbero ad  una dichiarazione di guerra”

Confindustria avanza la proposta, Fedeli ci pensa: paghiamo gli insegnanti precari con i voucher. Ad oggi ci sono docenti che non hanno percepito nemmeno lo stipendio di settembre, e, in migliaia, non hanno percepito la tredicesima. Il neo ministro Fedeli, sindacalista Cigl da sempre, per il momento si è limitata a introdurre la laurea per poter insegnare alla scuola materna, titolo che lei non possiede ma ciò nonostante è a capo del dicastero dell’istruzione. Quindi, detto da un ministro che si è diplomata maestra d’asilo ed è stata assunta in Comune, per poi diventare vicepresidente del Senato e poi ministro, sembrerebbe che l’esigenza di premiare i docenti non ci sia.

Confindustria ha proposto e l’attuale ministro dell’istruzione  prende tempo: vuole studiare per bene l’ipotesi. “Voglio misurarmi sul significato concreto di questo progetto e di questo intervento”, ha detto a Salerno la responsabile del Miur, Valeria Fedeli, interpellata sull’eventualità di applicare una sorta di voucher al mondo della scuola.

“Da ministra e da politica – ha aggiunto il ministro – voglio guardare bene questa cosa“. La mancata presa di posizione contraria all’eventualità, da parte del ministro dell’Istruzione, non è piaciuta ad alcuni sindacati maggiormente rappresentativi del comparto scuola. Secondo Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, “i voucher per il pagamento dello stipendio dei docenti precari scuola equivarrebbero ad  una dichiarazione di guerra. Non è un fatto nuovo quello di voler finanziare le scuole private con i soldi pubblici e quello dei voucher ne è lo strumento”.

Ma cosa sono i voucher? I “voucher lavoro” (o “buoni lavoro“) rappresentano un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, intendendo per queste ultime le attività lavorative di natura meramente occasionale che non generano da parte del prestatore un reddito netto superiore a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

Tuttavia se il lavoro accessorio è svolto per conto di un imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi) o un libero professionista, il guadagno massimo si riduce a 2.000,00 euro netti (2.693,00 euro lordi), fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro netti. Per fare un esempio un lavoratore che presta un servizio di pulizia nei confronti di uno studio commerciale, può percepire dallo stesso un compenso netto, sotto forma di voucher, non superiore a 2.000 euro nel corso di tutto l’anno; se lo stesso soggetto presta il proprio servizio in favore di altri studi commerciali, la somma dei compensi riscossi da ognuno dei suoi committenti, non può comunque superare la soglia di 7.000 euro netti su base annua.

Se il datore di lavoro impiega e retribuisce attraverso il lavoro accessorio un lavoratore per una cifra superiore ai massimali previsti, scatta la trasformazione del rapporto tra le parti in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. A questo proposito il committente può tutelarsi chiedendo al prestatore di redigere la specifica dichiarazione sostitutiva attestante il non superamento del limite importo dalla legge.

Aumento della precarietà se i docenti precari saranno pagati con i voucher – La finalità dei voucher lavoro era in origine quella di far emergere aree di lavoro sommerso e al contempo favorire l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati. Con la progressiva liberalizzazione negli anni, i voucher hanno prodotto una precarizzazione del lavoro. Intanto non vi è alcun obbligo di presentarsi al lavoro e solo se si svolge la prestazione lavorativa, il docente potrà usufruire del buono. Basta pensare che il gruppo più numeroso di prestatori di lavoro accessorio è rappresentato da precari: il 23% è disoccupato (età media elevata), il 18% percepisce ammortizzatori sociali, il 14% inoccupati, l’8% è rappresentato da pensionati.

Dai dati, inoltre, emerge che nel 2015 il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti la prestazione un rapporto di lavoro con lo stesso datore; la percentuale sale al 10,0 % se si prende a riferimento un periodo di sei mesi.

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