Senato: nel pomeriggio discussione degli emendamenti dei docenti precari abilitati e non

Nel pomeriggio di oggi, martedì 31 gennaio, alle ore 16.30, saranno discussi, presso l’Assemblea della camera dei senatori, gli emendamenti voluti ed elaborati, al decreto Milleproroghe, il DDL n. 2630 n. 244, relativo alla proroga dei termini

Proposte emendative, ricordiamo, volute dall’ingegner Pasquale Vespa, presidente dell’associazione nazionale docenti per i diritti dei lavoratori e dall’avvocato Fasulo Anna, coordinatrice del gruppi dei docenti precari abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento. Occorrerà  attendere la discussione in Assemblea per sapere se le proposte emendative saranno approvate o respinte ed inoltre da quale gruppo politico presente in Senato sarà espresso parere favorevole o contrario.

Si riportano, con il presente comunicato, ancora una volta gli emendamenti presentati dal gruppo Misto, da Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà:

4.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all’estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che fisserà i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

 

4.28

MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Tutti i docenti precari abilitati, compresi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio e nuovo ordinamento, insegnanti tecnico pratici diplomati ante 2001/2002 e docenti precari abilitati all’estero possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che fissa i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per tre annualità, anche non consecutivi, nell’arco di 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

 

4.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all’estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che fisserà i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

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