I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso del Comune, chiedendo tuttavia alla Corte Costituzionale di esprimersi sul ruolo che dovrà avere Palazzo San Giacomo e sulla legittimità costituzionale delle procedure per la bonifica di Bagnoli
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina del commissario per la bonifica di Bagnoli. Nello stesso tempo ha sollevato una questione di costituzionalità dell’art.33 del decreto legge n.133/2014, cosiddetto decreto Sblocca Italia, nella parte in cui disciplina le procedure per la bonifica e la rigenerazione urbana, prevedendo in particolare l’esproprio dei terreni, di proprietà della società in liquidazione Bagnoli Futura S.p.a, in favore di Invitalia quale soggetto incaricato dal governo di procedere alla bonifica. Il Consiglio di Stato ha chiesto inoltre che la Corte Costituzionale si pronunci sul ruolo che dovrà avere il Comune nella bonifica.
Il primo profilo di incostituzionalità quindi potrebbe essere ravvisato nelle procedure per la bonifica. Se la rigenerazione urbana di Bagnoli è prerogativa dello Stato, la riqualificazione è materia del governo del territorio e per questo non può esserci un’esclusione del Comune, ma deve esserci una valorizzazione del suo ruolo. La seconda questione riguarda le modalità di corresponsione dell’indennità di esproprio, per la quale il decreto dispone il ricorso a strumenti finanziari, generando incertezza nella corresponsione di una indennità che sia effettivamente commisurata al valore dei terreni”.
L’Avvocatura comunale di Napoli ha fatto sapere di valutare “con grande favore gli esiti della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta numero 2407/17, depositata ieri, con la quale il Collegio, in parziale accoglimento dell’appello proposto contro la decisione del Tar Campania, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale promossa (tra le altre) dalla difesa comunale, in merito al non avere, l’articolo 33 della legge 164/14, previsto un’intesa tra Regione e Stato centrale in ordine alla rigenerazione urbana, che valorizzasse il ruolo del Comune, in rapporto all’articolo 118 comma 1 della Costituzione”.
Il Comune, nelle proprie difese, aveva infatti insistito sul fatto che “le scelte in materia urbanistica che presiedevano al programma di rigenerazione urbana erano state assunte in una materia che è di legislazione concorrente, e senza tener conto della competenza ‘propria’ dell’Ente locale, tradizionalmente prevista (ancor prima dell’avvento della Costituzione) in materia urbanistica”.
In aggiunta, conclude la nota dell’Avvocatura, il Consiglio di Stato “ha accolto l’ulteriore questione di legittimità costituzionale, contenuta nell’appello della curatela del Fallimento di Bagnoli Futura (il cui ricorso era stato riunito a quello del Comune di Napoli), relativa alla circostanza che la legge non prevede, neppure nella versione modificata con il decreto Milleproroghe del 2016, tempi certi di realizzo dell’indennizzo da parte del Fallimento, fatto oggetto di espropriazione delle aree in favore di Invitalia”.