Legge di stabilità e Giustizia: il nuovo filtro per l’appello. Riduzione dei tempi del processo o compressione del Diritto di difesa?

I Giudici sono uomini e possono sbagliare, ma se un Giudice sbaglia quanto deve pagare il cittadino per ottenere giustizia?

Il 20 agosto è entrato in vigore, con le conversioni, il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo“), convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012). Tra le varie novità estive, come avviene già da qualche anno, è prevista la riforma di alcune norme del processo civile, tra cui l’introduzione del filtro di ammissibilità dell’appello.

Il Decreto in parola presenta dei punti dolenti rilevati dagli esperti della materia tra cui gli avvocati italiani i quali, in una lunga estate calda, hanno dovuto studiare tutte le novità che già da settembre dovranno mettere in pratica. Per capire la reale portata delle novità è necessario un brevissimo accenno all’appello e all’obbligo di motivazione dei provvedimenti resi dai Magistrati.

In Italia, in base al principio del doppio grado di giurisdizione, ogni cittadino può impugnare una sentenza sfavorevole pronunciata nei suoi confronti. L’appello, nel sistema giurisdizionale italiano, è un giudizio nuovo che consiste nel riesame della decisione del primo giudice da parte di un giudice diverso, sia dal punto di vista del merito (la ricostruzione e la valutazione dei fatti) e sia del diritto (l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche).

A sua volta la sentenza del giudice di secondo grado (che può confermare la prima sentenza oppure modificarla) può essere impugnata in Cassazione. Il giudizio di Cassazione però è solo di legittimità, volto cioè a verificare se le norme giuridiche siano state interpretate ed applicate dal giudice in modo corretto. L’esistenza di più gradi di giudizio serve dunque a garantire l’effettività del diritto alla difesa e a ridurre il rischio di errori giudiziari. A garanzia di tale effettività nonchè dell’imparzialità del giudice, è posto, tra gli altri, l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 comma 6 della Costituzione italiana a norma del quale “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati“.

Il Giudice deve esporre la ragioni di fatto e di diritto che lo hanno portato ad una determinata decisione anche per dare la possibilità al soggetto che si ritiene leso, di vagliare attentamente anche su parere di un legale, se è opportuno proporre appello. Negli ultimi anni, tale obbligo è stato introdotto anche per i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa , e sono state previste forme di tutela del cittadino nel caso di comportamento scorretto della P.A..

Orbene, il nuovo testo dell’art. 348 bis del codice di procedura civile, introtto con il c.d. Decreto Sviluppo ed entato in vigore ad agosto del 2012, prevede che, eccettuati alcuni casi specifici “l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Il successivo art. 348 ter aggiunge che tale dichiarazione verrà resa con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. L’articolo prosegue prevedendo che “Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91” c.p.c. (condanna alle spese della parte soccombente).

Con le nuove norme quindi, il Giudice di appello, già nella prima udienza e con un esame sommario degli atti di causa, si potrà pronunciare con ordinanza succintamente motivata, sull’ammissibilità dell’appello e, nel caso di dichiarazione di inammissibiltà, potrà condannare la parte soccombente (cioè quella che ha presentato l’appello dichiarato inammissibile) a rimborsare all’altra, le spese del giudizio. Ora è evidente che con questo “filtro di ammissibilità“, da un lato si evita di caricare i magistrati di appello di lavoro inutile nel caso di appelli plesemente infondati ma è pur vero che non sempre il giudice di appello è in grado di decidere in pochissimo tempo e solo sulla base di un esame sommario degli atti, sulla serietà o meno dell’impugnazione.

Infatti spesso i fascicoli delle cause di appello sono molto complessi da esaminare perchè contengono tutti i fascicoli con tutti i documenti del giudizio di primo grado, depositati dalle parti che possono essere anche molte più di due (si pensi alle cause di divisione ereditaria con molti eredi costituiti in giudizio) e possono contenere una o a volte più consulenze redatte da tecnici nominati dal primo giudice. La decisione sull’ammissibilità dell’appello è troppo importante per essere solo “succintamente motivata” con un’ ordinanza non impugnabile.
Peraltro la norma parla di inammissibiltà dell’appello che “non abbia una ragionevole probabilità” di essere accolto.

Ora, dato che la “ragionevole probabilità” non è una certezza matematica, perchè esiste sempre una sia pur minima probabilità contraria, allora il provvedimento di inammissibilità non può essere “succintamente” motivato ma deve rendere i motivi di fatto e di diritto dettagliati che hanno portato il giudice a ritenere l’appello inammissibile. Pertanto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, così come prevista dalla nuova norma, rischia di diventare una forma di denegata giustizia.

Peraltro va detto che nel caso di tale decisione da parte del giudice di appello, il cittadino, dopo aver affrontato le spese di giudizio (contributo unificato e avvocato ed eventuale condanna alle spese), potrà impugnare la sentenza ritenuta “ingiusta” in Cassazione, come previsto dal nuovo art. 348 ter del codice di procedura civile, ma ciò comporterà la sopportazione degli ulteriori elevatissimi costi di tale procedura. Infatti oltre al contributo unificato, raddoppiato nel terzo grado di giudizio (in base alla L. legge del 12 novembre 2011, n. 183, meglio conosciuta come legge di stabilità) è previsto il pagamento di un ulteriore contributo fisso.

A ciò si aggiunga che non tutti gli avvocati possono patrocinare in Cassazione, ma solo avvocati iscritti ad un apposito Albo, con ulteriore aggravio di costi per chi ritiene di aver subito un errore giudiziario. Oltre a quanto detto relativamente ai costi, se si considera che i Giudici di Cassazione, davanti a un provvedimento di inammissibilità potrebbero facilmente tendere a confermarlo, anche se scarsamente motivato, probabilmente a questo punto il cittadino, anche se ha subito una sentenza ingiusta, deciderà di rinunciare a far valere le proprie ragioni a discapito dell’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della nostra Costituzione.

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