L’avvocato risponde
Due anni fa mi sono separata da mio marito e il Giudice ha deciso di affidare nostro figlio di sei anni ad entrambi i genitori, sebbene il clima di forte avversità che ha sempre caratterizzato la nostra unione. Con la mia decisione di porre fine al matrimonio la situazione è degenerata e a pagarne le conseguenze è soprattutto il bambino, con tutti i problemi che ne possono conseguire. Avrei qualche possibilità di ottenere l’affido esclusivo?
Giovanna P.
Gentilissima Lettrice, la legge 54 del 2006 ha attribuito al principio di bigenitorialità un ruolo prioritario per la disposizione dell’affidamento della prole minore in tutti i casi di disgregazione familiare. Regola derogabile esclusivamente in presenza di determinate condizioni contrarie all’interesse psico/fisico del minore, ovvero disapplicabile con provvedimento del Giudice che contenga i motivi che rendano l’affidamento condiviso pregiudizievole per la prole. Tuttavia, la legge non ha stabilito quali siano le ipotesi contrarie al benessere del minore per le quali si giustifica l’affidamento esclusivo, rimettendo al Giudice il compito di individuarle.
I Tribunali italiani nella loro attività decisoria hanno tipizzato una serie di circostanze ostative all’affido condiviso che possono sintetizzarsi nella manifesta carenza educativa e/o nella inidoneità di uno dei genitori a condividere l’esercizio della potestà genitoriale. In via esemplificativa, cito solo alcune ipotesi riconducibili alle suddette circostanze, quali: l’anomala condizione di vita in cui versa uno dei genitori incapace, pertanto, di offrire un valido modello educativo; l’obiettiva lontananza di uno dei genitori; le carenze educative che possono condurre il minore ad una vita sregolata.
Dunque, fatta eccezioni per tali casi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la estrema conflittualità tra i genitori, il clima anche aspro che eventualmente caratterizza le relazioni dopo la separazione, l’assenza della volontà a collaborare, non possono essere da ostacolo all’affido condiviso del minore, poiché risulta funzionale alle esigenze educative e di crescita psico/fisica dello stesso. Dal tenore della Sua domanda non si evince l’esistenza di alcuna delle cause appena menzionate, pertanto non credo che sussistano le condizioni per ottenere un provvedimento modificativo della forma di affidamento.
Avvocato Angela Natale