Relazioni extraconiugali. Rilevanza della infedeltà matrimoniale ai fini dell’addebito della separazione

separazioniL’avvocato risponde

Ho scoperto che mia moglie ha da oltre un anno una relazione con un collega. Poiché ho intenzione di separarmi, ci sono i presupposti per addebitare la separazione a mia moglie? E quali sono le conseguenze della pronuncia di addebito?

Antonio C.

Gentilissimo lettore, l’addebito della separazione viene pronunciato solo in presenza di una violazione, da parte di uno dei coniugi, di uno dei fondamentali e più rilevanti obblighi o doveri nascenti dal matrimonio. Dopo la riforma del Diritto di Famiglia del 1975, i comportamenti sanzionabili sono più numerosi, poiché le condotte illecite possono colpire sia una delle situazioni giuridiche garantite pariteticamente ai coniugi dalle norme del regime primario, i cd. doveri nominati, tra a i quali rientra l’obbligo reciproco di fedeltà, sia una delle situazioni giuridiche garantite dalla Costituzione e dall’Ordinamento nel suo insieme alla persona umana in quanto tale, i cd. doveri innominati.

Relativamente alla violazione dell’obbligo di fedeltà, a seguito della riforma appena citata, si è ampliata di molto la sfera dei comportamenti infedeli, poiché la fedeltà viene considerata un impegno ed un dovere che presuppone la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Pertanto, sono sanzionabili con l’addebito tutti quei comportamenti, sessuali e non, che comportino una lesione del reciproco dovere di devozione dei coniugi. Tuttavia, la valutazione di tali comportamenti non è automatica, ma è rimessa all’apprezzamento del Giudice, il quale può addebitare la separazione al coniuge infedele solo ove ne ricorrano le circostanze, intendendo con ciò porre in essere una piena e completa valutazione in merito all’incidenza di tale condotta sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che, ai fini dell’addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo del coniuge, e quindi che sussista un rapporto di causalità tra detta condotta, nel caso di specie adulterio, ed il verificarsi della irreversibile crisi coniugale. Deve, altresì, tenere conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Quindi, in base a tutte le suddette circostanze, per assurdo che possa sembrare, neppure una stabile relazione extra-coniugale giustifica l’addebito, se non sia accertata l’esistenza del nesso causale fra tradimento e frattura del rapporto coniugale.

Relativamente alle conseguenze patrimoniali della pronuncia di addebito, principalmente,  il coniuge cui viene addebitata la separazione quasi sempre si ritrova a dover rifondere all’altro le spese legali, ma la conseguenza probabilmente più rilevante si manifesta in ordine al riconoscimento dell’eventuale assegno di mantenimento. Infatti, al coniuge separato con addebito, anche qualora si trovi nelle condizioni che giustificherebbero il riconoscimento dell’assegno, non ne avrà comunque diritto, fermo restando il diritto a percepire l’assegno alimentare qualora versi in stato di bisogno dovuto non solo all’insufficienza di mezzi economici, ma anche all’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa, tenuto conto delle sue condizioni fisiche, della età e della posizione sociale.

Inoltre, il coniuge separato con addebito perde i diritti successori inerenti allo stato coniugale, ma conserva il diritto allo speciale assegno successorio, ossia ad un assegno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione è titolare dell’assegno alimentare. Tuttavia, si ritiene che anche ove manchi un provvedimento formale di riconoscimento del diritto agli alimenti può essere disposto a favore del coniuge bisognoso l’assegno se, al momento dell’apertura della successione, egli dimostri il suo stato di effettivo bisogno. Altresì, il coniuge separato con addebito mantiene il diritto a percepire la pensione di reversibilità e l’indennità di fine rapporto, maturata a favore del coniuge defunto, purché sia titolare dell’assegno alimentare.

In relazione all’onere probatorio,  incombe su di lei provare l’adulterio e che lo stesso sia stato la causa della frattura coniugale.

Avvocato Angela Natale

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