L’indipendenza economica del figlio maggiorenne e revoca dell’assegno di mantenimento

avvocatoSono divorziato e da oltre sedici anni corrispondo un mantenimento di 700 euro a mia figlia che, nonostante abbia superato 30 anni, non ha ancora conseguito la laurea ed ha rifiutato, senza una valida giustificazione, opportunità lavorative che l’avrebbero resa economicamente indipendente. Io, in seguito a questo comportamento, non intendo più versare l’assegno di mantenimento. Ci sono le condizioni per esonerarmi da tale obbligo?

Carlo Z.

Gentilissimo lettore, in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, può essere disposta, a carico dell’ex coniuge non convivente, la corresponsione di un assegno di mantenimento oltre che al coniuge anche ai figli minorenni, nonché ai figli che abbiano raggiunto la maggiore età.  In tale ultimo caso, l’assegno periodico viene disposto a favore al figlio che non abbia terminato gli studi e che, in ogni caso, non abbia ancora raggiunto la piena indipendenza economica.

Il motivo che, in linea generale, fa cessare l’obbligo di mantenimento, è il raggiungimento della indipendenza economica del figlio, che deve derivare da un lavoro adeguato alla sua preparazione e ai suoi interessi, compatibilmente con le condizioni della famiglia. Naturalmente, il dovere dei genitori non è illimitato, e il loro obbligo di mantenere i figli non si protrae, quando questi mostrino un comportamento negligente. In proposito, particolarmente chiaro è l’orientamento della Corte di Cassazione la quale precisa che il dovere dei genitori cessa quando il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e per conseguire il titolo indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’autosufficienza per propria colpa.

In tale ultime ipotesi rientra il rifiuto ingiustificato del figlio di svolgere un’attività lavorativa. Infatti, secondo la Giurisprudenza sia di merito che di legittimità, qualora il figlio non abbia terminato gli studi universitari e rifiuti senza apprezzabili motivi il lavoro offertogli dal genitore non convivente, il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica va attribuito esclusivamente a colpa del ragazzo. Sempre secondo il suddetto orientamento, deve ritenersi, pertanto, condannabile il comportamento del figlio che, posto dai genitori nelle condizioni di raggiungere la propria indipendenza economica, non ne approfitti colpevolmente e, pur tenendo conto delle sue legittime aspirazioni lavorative e di carriera, non le concretizzi nel perseguimento dell’indipendenza sociale ed economica.

Le aspirazioni e le ambizioni, infatti, non possono tradursi in un prolungamento senza limiti del periodo di studi o di un rifiuto sistematico di qualsivoglia occupazione, che le trasformerebbero soltanto in un mero abuso della situazione da parte del giovane. Nella funzione educativa dei genitori, infatti, deve ricomprendersi anche il diritto-dovere di porre termine ad una ingiustificata aspettativa da parte del figlio, quando essa si sia mutata in una colpevole inerzia.

Ai fini della revoca dell’assegno di mantenimento, incombe su di lei provare, dinnanzi al Giudice, che sua figlia sistematicamente si sottrae, senza valide motivazioni, allo svolgimento di una attività lavorativa.

Avvocato Angela Natale

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