Con la sentenza di divorzio è stato posto a carico del mio ex coniuge un assegno periodico che mi viene corrisposto mediante vaglia postale. Da tre mesi non mi viene versato, ci sono rimedi per ottenere la soddisfazione del mio credito?
Antonietta Z.
Gentilissima lettrice, la legge sul divorzio, n. 898 del 1970, ha introdotto una disciplina di favor in relazione agli obblighi verso il coniuge ed i figli, allo scopo di rafforzare la tutela degli assegni di mantenimento, mediante uno strumento diretto, con presupposti e limiti rigorosi, tale da essere tollerabile dal debitore e dai terzi, senza l’aggravio di un contenzioso giudiziale. Precisamente, l’art. 8, c. 3 della legge in commento, prevede il versamento diretto al beneficiario degli assegni da parte del terzo debitore dell’obbligato, la c.d. distrazione dei crediti pecuniari dell’obbligato.
Pertanto, se l’ex coniuge debitore non corrisponde l’assegno periodico, il coniuge beneficiario dopo la costituzione in mora mediante raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato ed inadempiente per almeno trenta giorni, può notificare copia autentica del provvedimento attributivo dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge inadempiente, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dando comunicazione al coniuge obbligato della notificazione e dell’invito. Il terzo di solito è un datore di lavoro, sia privato che pubblico, ma potrebbe anche trattarsi del conduttore di un immobile di proprietà del coniuge obbligato, o ancora di un ente previdenziale, in primis l’I.n.p.s.
Dal momento della notificazione della sentenza attributiva dell’assegno, con l’invito al versamento diretto all’ex coniuge creditore, il terzo è costituito soggetto passivo della obbligazione, fermo restando il diritto del terzo di contestare il proprio obbligo al versamento diretto mediante opposizione in sede giudiziale, per far valere le sue ragioni, tra le quali quella della inesistenza di alcun credito del coniuge obbligato nei propri confronti.
In ipotesi che il terzo debitore non ottemperi all’invito, al coniuge beneficiario dell’assegno è attribuito, art. 8, c. 4 legge sul divorzio, il potere di perseguire la realizzazione coattiva del suo credito periodico direttamente nei suoi confronti, mediante l’azione esecutiva diretta. Tale azione inizia con il pignoramento che ha ad oggetto tutti i beni del terzo e non soltanto le somme eventualmente destinate da costui all’adempimento dell’obbligazione.
Questo potrebbe essere il rimedio posto a tutela del suo credito pecuniario, qualora il suo ex coniuge svolga un’attività di lavoro dipendente presso un ente pubblico o privato, e/o sia proprietario di beni immobili dati in locazione.
Avvocato Angela Natale