Garanzia sui prodotti difettosi e tutela del consumatore

calo-consumiL’avvocato risponde

Avrei bisogno di avere dei chiarimenti sulle diverse garanzie previste per i beni difettosi, poiché non ho chiara la differenza tra la garanzia commerciale e la garanzia prevista dalla legge.

Antonio R.

Gentilissimo lettore, la garanzia commerciale o convenzionale garantisce l’acquirente dai vizi sopravvenuti della cosa venduta, ossia quei vizi che si presentino durante tutto il periodo di garanzia prescelto. Contrariamente, la garanzia legale garantisce che la cosa venduta non abbia, sin dalla origine, dei difetti di conformità.

Nel primo caso, la garanzia viene offerta dal produttore del bene che si impegna a riparare e/o sostituire il bene che smetta di funzionare o manifesti problematiche durante il periodo di validità della garanzia stessa, purché i difetti non siano stati conseguenza di un uso negligente da parte del consumatore. Tale garanzia tutela il consumatore per il periodo di tempo definito dall’azienda produttrice, la quale  sceglie le modalità, le condizioni ed il periodo di validità della garanzia stessa. Fermo restando che sull’azienda produttrice non sussiste alcun obbligo di garanzia dei vizi sopravvenuti pertanto, in mancanza, il consumatore non rimane privo di tutela, poiché potrà giovarsi della garanzia legale.

Diversamente, la garanzia legale opera laddove il bene acquistato presenti un difetto di conformità, ossia quando il prodotto non è conforme a quanto pattuito nel contratto di vendita. In tale caso, diversamente dalla garanzia convenzionale o commerciale, sarà il venditore, e non l’azienda produttrice, a rispondere dei difetti del bene. Per usufruire della garanzia sui prodotti difettosi, il consumatore dovrà, a pena di decadenza, denunciare entro due mesi decorrenti dal momento della scoperta, il difetto al venditore finale, il quale a sua volta avrà diritto di regresso nei confronti  di un precedente venditore della catena distributiva o di qualsiasi altro intermediario, salvo patto contrario o rinuncia nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena. La garanzia sul bene venduto è biennale, il termine è ridotto ad un anno se il bene è usato.

Passando all’applicazione pratica della normativa, la denuncia, per far valere la garanzia per prodotti difettosi, deve essere effettuata nella forma scritta con la descrizione precisa e dettagliata dei vizi.

Procedendo ad esaminare i rimedi a disposizione dell’acquirente, lo stesso potrà chiedere al venditore, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene difettoso, senza spese in entrambi i casi, tranne che la riparazione o la sostituzione non siano oggettivamente impossibili. E’ utile evidenziare che i suddetti rimedi dovrebbero avvenire in un termine “congruo” dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Viceversa, qualora la riparazione o la sostituzione non siano possibili, oppure siano eccessivamente onerose, il consumatore potrà chiedere, a sua discrezione, una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Chiaramente, nella quantificazione della riduzione del prezzo bisognerà tenere conto dell’uso del bene. Inoltre, se il difetto è di lieve entità al consumatore sarà inibita la risoluzione del contratto.

Relativamente alla prova del difetto di conformità, qualora il difetto si manifesti entro sei mesi dall’acquisto, il consumatore, laddove il venditore non provveda alla sostituzione o alla riparazione del bene, potrà fare causa al venditore stesso, dimostrando unicamente che il bene presenta un vizio o che lo stesso abbia  un difetto di conformità, quindi incomberà sul venditore l’onere di provare o l’insussistenza del vizio, oppure l’inesistenza del difetto di conformità lamentato dal consumatore. Contrariamente, nel caso in cui il difetto si manifesti oltre il sesto mese dall’acquisto, incomberà sul consumatore l’onere di provare sia il guasto del prodotto che  la sussistenza del difetto originario di conformità, dal momento che il guasto potrebbe anche non dipendere dal presunto difetto di conformità.

Questa nelle linee generali è la normativa prevista dal Codice del consumo sulla garanzia convenzionale e legale, previsione che non presenta particolari problematiche, salvo voler evidenziare che nella prassi molti produttori fanno coincidere la durata della garanzia commerciale con quella della garanzia legale, e tali prassi è idonea ad ingenerare confusione nel consumatore.

Avvocato Angela Natale

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