Piccoli suggerimenti per far valere i propri diritti.
Con l’approssimarsi delle vacanze estive e del meritato relax dopo un anno di sacrifici e di duro lavoro, eventi imprevisti potrebbero trasformare la nostra vacanza in un incubo. E’ bene che il viaggiatore abbia tutte le informazioni a disposizione per poter affrontare situazioni spiacevoli che si potrebbero verificare.
Il trasporto marittimo per mare è regolato dal codice della navigazione nonchè, per le crociere che rientrano nel concetto di pacchetto tutto compreso, dal codice del consumo artt.82-100.
Tra gli obblighi del vettore vi è quello di fornire la nave in buono stato e dotato del servizio sanitario a bordo, nel caso di viaggi lunghi per una pluralità di persone, e di rispettare le pattuizioni contrattuali tra cui gli orari di partenza ed arrivo.
Secondo l’art. 400 del codice della navigazione, se il passeggero si viene a trovare nell’impossibilità di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, può chiedere la risoluzione del contratto di viaggio versando al vettore una penale del 25 per cento del prezzo del biglietto, nel caso, invece, per causa non imputabile al passeggero, (ad esempio un malessere che lo costringa allo sbarco), questi è costretto ad interrompere il viaggio già iniziato ha diritto alla restituzione del prezzo per la parte non goduta.
Per i danni subiti dal viaggiatore (danni materiali, danni da ritardo etc) la legge presume la colpa del vettore. Non sarà il viaggiatore a dover provare la responsabilità della compagnia di navigazione, ma sarà quest’ultima ad essere gravata dell’onere di provare l’assenza di una propria responsabilità. Invece, per i danni alle cose, le compagnie di navigazione tendono a far valere il limite di risarcibilità previsto dal codice di navigazione per il trasporto di merci. Tale limite è di euro 103.29 euro.
Quando si verifica un danno all’auto al seguito (ad esempio su un traghetto) il danno è quasi sempre superiore, ma il vettore, spesso pretende di avvalersi di questo limite. In realtà, la giurisprudenza più recente è più favorevole al consumatore, ed equipara l’auto al seguito al bagaglio portato dal passeggero sottraendola, quindi, al limite di risarcimento 103.29 che il codice della navigazione prevede per il trasporto di merci.
Alcune compagnie di navigazione hanno recepito questo orientamento, e consentono di effettuare, al momento dell’imbarco, la registrazione della vettura con una dichiarazione di “maggior valore” analoga a quella prevista per il trasporto aereo. In questo caso si può scegliere di versare un supplemento, che consente, in caso di danni di ottenere il risarcimento integrale. Ma cosa più importante, in caso di ritardo il vettore deve risarcire qualsiasi danno che ne sia conseguenza diretta (ad esempio il pagamento di penali all’albergo per l’arrivo ritardato) se non prova che il ritardo stesso è dipeso da causa di forza maggiore.