Trasporto aereo. Overbooking, code-sharing, no-show: impariamo a difendere i nostri diritti anche quando andiamo in vacanza

Normativa comunitaria e codice della navigazione in soccorso del viaggiatore nel trasporto  aereo 

aereoContinua il nostro viaggio sui diritti di viaggiatori. Questa volta parleremo della tutela del viaggiatore nel trasporto aereo e dei relativi diritti. La normativa di riferimento è piuttosto variegata ed è da rinvenire sia nelle norme nazionali, ma soprattutto in quelle comunitarie.

E’ utile sapere che in caso di overbooking (quando la compagnia rifiuta l’imbarco ad alcuni passeggeri per avere accettato un numero di prenotazioni superiore alla disponibilità di posti), nel caso in cui la compagnia abbia cancellato un volo senza avere comunicato la circostanza con un anticipo adeguato e senza avere offerto al passeggero un volo sostitutivo comparabile e, infine, nel caso in cui il volo sia arrivato a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, il Regolamento 261/2004 dell’Unione europea prevede il diritto del passeggero al pagamento di una compensazione pecuniaria.

La compensazione pecuniaria varia da 250 a 600 euro in funzione della lunghezza della tratta. Inoltre, essa è autonoma rispetto al risarcimento del danno causato dal rifiuto di imbarco, dal ritardo o dalla cancellazione del volo.

Pertanto, il passeggero che abbia subito un danno ulteriore rispetto alla semplice perdita di tempo, può chiedere anche il risarcimento di questo danno, entro i limiti previsti dalla Convenzione di Montreal.

Infine, la compagnia può rifiutarsi di pagare la compensazione pecuniaria solo dimostrando che il ritardo o la cancellazione del volo sono stati causati da circostanze eccezionali (per esempio calamità naturali)

Per quanto riguarda invece il diritto nazionale, il codice di navigazione prevede il diritto del passeggero a risolvere il contratto e pretendere la restituzione del prezzo nel caso in cui non sia stato informato prima dell’emissione del biglietto del fatto che il trasporto è effettuato da un vettore diverso da quello indicato (cd. code-sharing).

Inoltre, il codice di navigazione prevede il diritto del passeggero a pretendere la restituzione del prezzo nel caso in cui la sua partenza sia impedita per una causa a lui non imputabile (ad esempio, una malattia). Peraltro, nel caso in cui l’impedimento riguardi anche uno solo di più componenti di una famiglia (o di un addetto alla famiglia!) che viaggiano insieme, tutti i passeggeri hanno diritto di risolvere il contratto e pretendere la restituzione del prezzo.

Tuttavia le condizioni generali di contratto di quasi tutte le compagnie aeree non prevedono in questi casi il rimborso del prezzo del biglietto, ma queste condizioni generali possono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa.

Al trasporto aereo è applicabile anche la disciplina sulle clausole vessatorie. Infatti, il contratto di trasporto aereo è un tipico esempio di contratto di adesione, nel senso che il consumatore aderisce alle condizioni generali di trasporto predisposte dal vettore senza avere alcuna possibilità di negoziarne il contenuto. Per esempio, sono state ritenute vessatorie, dalla giurisprudenza europea che si è occupata della questione, la clausola che prevede il diritto del vettore di annullare il volo di ritorno nel caso in cui il passeggero non utilizzi il volo di andata (cd. clausola di no-show) e la clausola che impone al passeggero intenzionato a far valere un diritto in giudizio di agire davanti al giudice del luogo in cui la compagnia ha la propria sede legale.

Cosa ancora più importante e che pochi sanno, è che se  è il passeggero a decidere volontariamente di non volare, il biglietto aereo almeno parzialmente è sempre rimborsabile. Alcune voci del biglietto infatti – il prezzo totale include diversi costi – anche di biglietti a  tariffa promozionale, sono di quelle per le quali i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso anche in caso di mancato utilizzo. In particolare il consumatore ha diritto alla restituzione degli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza su bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri). L’elenco dettagliate di queste voci è disponibile dell’ente nazionale dell’aviazione civile ENAC.

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