Tra obblighi a carico dell’amministratore e valutazione del rischio: Dillo a NapoliTime vi offre una guida con il suo staff legale della rubrica “Diritto & Rovescio”
In greco la parola amianto significa immacolato e incorruttibile e asbesto significa perpetuo ed inestinguibile. La conoscenza delle sue particolari caratteristiche e il suo utilizzo risalgono a tempi antichissimi quando ancora non si conoscevano le sue proprietà letali; gli Egizi infatti lo utilizzavano nei tessuti per l’imbalsamazione delle mummie. Per le sue numerose proprietà, tra cui quelle fonoassorbenti e termoisolanti, l’amianto è stato diffusamente impiegato anche nell’ambito degli edifici condominiali sia nella realizzazione stessa degli edifici, sia negli impianti termici.
La legge n.257/92, ha arrestato in modo definitivo qualsiasi ulteriore diffusione e aumento di prodotti contenenti amianto sul territorio nazionale ma, si noti bene, non vietò l’uso dei materiali in opera. Occorre quindi comprendere quali sono gli obblighi a carico dell’amministratore e, considerando che non sempre è facile stabilire le condizioni del manufatto ma anche semplicemente individuare la presenza stessa dell’amianto, si suggerisce senza alcun dubbio di far effettuare un’accurata ispezione e una valutazione del rischio.
A tale scopo ci si può rivolgere ad un tecnico o ad un’impresa che devono essere abilitati, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Tra tali imprese sarà opportuno selezionare quelle più professionali ma, in particolare, potrebbe verificarsi una possibilità concreta di una sorta di “conflitto di interesse” che potrebbe influenzare le valutazioni dei tecnici di alcune imprese sulla scelta di intervenire o meno su di un manufatto di amianto, con conseguenti ingenti spese che talvolta possono essere molto ridotte o del tutto evitate.
Per tale ragione, si suggerisce di far effettuare preventivamente i rilevamenti e le analisi da un laboratorio, che non ha alcun interesse di valutare come pericolosa una situazione che di fatto non lo è. Tali laboratori, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992, devono essere in possesso dei requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull’amianto” del D.M. del 14/05/1996.
Nel caso l’amministratore di condominio intenda o debba rimuovere i materiali contenenti amianto, sono necessarie delle particolari cautele, altrimenti è proprio l’intervento di bonifica che può causare rischi per la salute sia per gli addetti, sia per gli occupanti dell’edificio. L’impresa esecutrice dei lavori di bonifica dall’amianto deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o10B).
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E’ costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tale albo è consultabile sul sito internet al seguente indirizzo dove possono essere ricercate le ditte operanti nel territorio selezionando la categoria 10 A o 10B, la Sezione e la Provincia interessata: vai al sito Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Occorre notare che tra le sanzioni elevate più di frequente si annoverano proprio quelle agli amministratori che non accertano i requisiti delle imprese appaltate per lavori di demolizione e rimozione di amianto. Infatti, secondo quanto disposto dall’art.26 del d.lgs 81/08, “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda…” “…ha l’obbligo di verificarne con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) l’idoneità tecnico-professionale. In genere, i trattamenti previsti sono ormai di routine, seguono protocolli approvati dalle Arpa locali e dalle Asl.
Tuttavia una delle criticità del problema è che la RIFORMA del condominio non affronta nello specifico il tema della bonifica da amianto o altri materiali pericolosi. Un’occasione mancata, insomma. L’articolo 1130 del codice civile — così come modificato dalla legge 220/2012 — impone all’amministratore di condominio di “curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità”.
Tuttavia, fra i registri elencati dalla legge alla fine manca un elemento più volte trattato o almeno accennato da altre leggi speciali nell’intento di tutelare la sicurezza dei residenti. Si tratta di quello che più volte è stato ribattezzato il ‘libretto delle manutenzioni e della sicurezza (interventi) dell’edificio’, che viene considerato utile proprio in caso di interventi particolarmente delicati, come quelli, per esempio, su amianto, Eternit e altre sostanze nocive per la salute.
Per ulteriori informazioni, se vi sono problemi di amianto nel vostro condominio, “Dillo a NapoliTime”. Il nostro staff legale è a disposizione per chiarimenti e suggerimenti: napolitime.affarilegali@gmail.com