E’ in atto un paradosso senza precedenti: lo strumento che, tra qualche settimana, rivoluzionerà la Giustizia civile del nostro Paese è praticamente ignoto alla maggior parte degli italiani, persino a coloro che operano in campo giuridico.
C’è confusione e tanta, intorno al neonato Istituto; malgrado la comunicazione istituzionale lo definisca con i nomi di “mediazione civile e commerciale” o semplicemente di “mediazione civile”, sui media esso viene indicato con una miriade di termini, come ad esempio “conciliazione obbligatoria” e “mediaconciliazione” che, non soltanto sono sconosciuti alla legge, ma addirittura ingenerano ulteriore confusione.
La genesi e la fonte dei contributi, invece, dovrebbero essere estratte esclusivamente dalla legge. Essa afferma, in modo semplice e chiaro, cosa si intende per “mediazione civile e commerciale” (Giustizia.it, d.lgs. 28/2010, d.m. 180/2010), che la mediazione non corrisponde all’Istituto della “conciliazione” (“conciliazione del lavoro” d.lgs. 80/1998 e legge 183/2010, “conciliazione penale” d.lgs. 274/2000, “conciliazione societaria” d.lgs.5/2003, “conciliazione c/o Corecom” legge 249/1997, ed altre).
La Mediazione
Il 5 marzo del 2010, fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm che diede inizio all’applicazione obbligatoria della mediazione, per alcune materie di diritto civile. L’intento del Legislatore era quello di snellire la macchina giudiziaria, intasata dall’enorme mole di cause in quiescenza, per arrivare velocemente a sentenza, con lo scopo di ridurre i costi giudiziari (rif., ndr) a carico sia dei cittadini che dello Stato.
L’entrata in vigore del decreto sancisce, dunque, l’inizio di un nuovo modo di concepire la giustizia, dove non ci sono vincitori e vinti, ma cittadini che si confrontano e vengono aiutati al dialogo da una terza persona neutrale.
Il dialogo, aiutato da esperti, favorisce la reciproca espressione dei bisogni e consente maggiori probabilità di risolvere le liti.
Il percorso della Mediazione non è una meccanica applicazione del diritto e della legge, ma tiene conto anche degli aspetti psicologici e dei bisogni che difficilmente sarebbero soddisfatti, durante il dibattimento in un’aula di tribunale. Bisogni che possono consistere nella banale richiesta di ricevere scuse, ma anche in tante svariate forme di accomodamento della controversia: insomma, l’aspetto umano non viene affatto trascurato.
Altra caratteristica da tenere in considerazione è la rapidità della procedura: il tempo massimo concesso per la risoluzione di una controversia è di quattro mesi.
E poi c’è il mediatore, una figura controversa. Lo possiamo definire un ascoltatore attivo che accoglie volentieri le stravaganze del pensiero e della comunicazione; affronta i dissensi come occasioni, per esercitarsi in un campo che lo appassiona.
La gestione creativa dei conflitti è l’obiettivo del buon Mediatore che non deve disdegnare una metodologia umoristica, bandendo l’arroganza di chi sa tutto, accettando il non sapere con l’allegria della persona che impara, che cambia con gli altri: grazie al contesto riservato ed informale nel quale si svolge, la mediazione permette di chiarire tutti i punti della controversia, di valutare un numero molto ampio di opzioni e di elaborare soluzioni che siano modellate sulle caratteristiche peculiari dei singoli casi. Una sorta di Prometeo del 3° millennio.
Alla luce, poi, dell’ultimo provvedimento del Governo che ha chiuso tanti Tribunali locali, riteniamo che l’Istituto della Mediazione si imporrà meccanicamente: attraverso le sue innumerevoli sedi operative, il cittadino risolverà le proprie controversie “sotto casa”, ma anche e soprattutto, stando comodamente “a casa”, in modalità Telematica: potenza della tecnologia.
Non serve a nessuno, dunque, obiettare che la mediazione è causa di fallimento della Giustizia, al contrario è un buon sistema di deflazione dei procedimenti giudiziari.
A voi l’ardua sentenza, in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale chiamata ad affrontare le questioni di legittimità costituzionale dell’istituto della mediazione.
Per saperne di più: link, Ministero della Giustizia/mediatore