Io e mio marito ci stiamo separando, dopo vari tentativi di raggiungere un accordo stiamo per intraprendere una separazione giudiziale. I forti contrasti riguardano il mio mantenimento che mio marito si ostina a negarmi, ma principalmente nostra figlia di tredici anni, la sua educazione, i suoi studi, i suoi interessi e la convinzione di mio marito che io la stia allontanando da lui. Il mio Avvocato mi ha accennato alla possibilità di far ascoltare la bambina dal Giudice nel corso della causa di separazione, affinché possa esprimere le sue opinioni. Nutro qualche dubbio sull’opportunità di coinvolgerla in un processo, ma se dovesse essere l’unico rimedio per trovare una soluzione che sia favorevole soprattutto a lei, non vorrei sottovalutarlo. Mi potrebbe dire quali possono essere i possibili esiti dell’ascolto?
Anna C.
Gentilissima Lettrice, “l’audizione del minore” viene disposta dal Giudice qualora debba decidere sull’affidamento dei minori e tra i coniugi sussista un contrasto insanabile che non consenta loro di rappresentare adeguatamente gli interessi e i bisogni della prole. Non posso darle delle certezze sull’esito dell’audizione, poiché non esiste Giurisprudenza conforme su tale Istituto. Indubbiamente, come più volte si è pronunciata la Corte di Cassazione, per il Giudice “l’ascolto” costituisce una opportunità per cogliere gli effettivi interessi del minore, che in realtà si pone quale principale destinatario dei suoi provvedimenti, cercando di assecondare, laddove le opinioni e i bisogni siano stati espressi in modo consapevole, le aspettative del minore stesso. Ciò nonostante non si prospetta, al riguardo, alcun vincolo per il Giudice di adeguarsi alle dichiarazioni del minore.
Al contrario, si registra anche un diverso orientamento in base al quale i Giudici, dinanzi al netto rifiuto di qualsiasi rapporto con uno dei genitori manifestato dal minorenne, e considerata l’incapacità dei coniugi di evitare tra di loro conflitti, hanno concesso l’affido esclusivo in favore dell’altro genitore, conferendo ai servizi sociali l’incarico di tentare di rinsaldare i rapporti tra il genitore escluso dall’affidamento e il minore.
Per completezza di esposizione, le cito un ulteriore principio affermato dalla Suprema Corte in una recentissima Sentenza in forza del quale, sulla base di valutazioni legate all’età, alle condizioni e ai disagi già manifestati dal bambino, “l’ascolto” del minore deve essere negato qualora lo esporrebbe ad ulteriori e presumibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nella controversia che vede contrapposti i genitori.
Comunque, a prescindere dagli orientamenti sopra considerati e dall’eventuale esito dell’audizione, credo che sia essenziale una attenta valutazione di tutte le implicazioni emotive che può comportare l’ingresso della minore nella vostra causa di separazione proprio al fine di evitare, come evidenziato dalla sentenza appena citata, sia ulteriori disagi alla bambina, sia la possibilità che l’audizione possa ridursi in una mera richiesta rivolta a sua figlia di scegliere la soluzione più opportuna caricandola, pertanto, della terribile responsabilità di scegliere fra due genitori, con conseguenti inevitabili sensi di colpa.
Avvocato Angela Natale