L’avvocato risponde
Con la sentenza di separazione, il Giudice ha disposto a carico del mio ex marito un assegno di mantenimento per mia figlia e le spese straordinarie al 50%. Avrei bisogno di sapere la differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie, poiché il mio ex marito contesta le mie richieste di rimborso delle spese sostenute per le attività scolastiche e per le cure mediche, affermando che rientrano nell’assegno di mantenimento.
Stefania T.
Gentilissima lettrice, l’individuazione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie dei figli rappresenta uno dei temi più dibattuti del diritto di famiglia, considerata la mancanza di qualsiasi specifica definizione normativa in proposito, pertanto una risposta può essere ricercata esclusivamente nella prassi dei Tribunali Italiani. Preliminarmente, diverse sono le modalità di corresponsione delle spese. Qualora ci si riferisca alle spese ordinarie, alle stesse vi provvede il genitore non collocatario – o non affidatario – mediante il mantenimento diretto e/o l’assegno periodico disposto a suo carico. Diversamente, le spese straordinarie non possono considerarsi ricomprese in modo forfettario all’interno della somma che viene corrisposta con l’assegno periodico e/o come mantenimento diretto, altrimenti si correrebbe il rischio di determinare una compressione dei diritti della prole a vedere soddisfatte tutte quelle particolari esigenze che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita e che necessitano di interventi economici straordinari. Pertanto, le suddette spese dovranno essere corrisposte separatamente.
Dalla distinzione appena descritta, la Giurisprudenza ha fornito un criterio di differenziazione tra l’una e l’altra categoria, riconoscendo alle spese ordinarie quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore e a quelle straordinarie, invece, il carattere della imponderabilità e della imprevedibilità, quindi esborsi non quantificabili e non determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. Dalle suddette categorie, la Corte di Cassazione, ha individuato una ulteriore ed importante classificazione tra spese straordinarie e scelte straordinarie o di maggiore interesse per i figli che, in virtù dell’art. 155, c. 3 c.c., devono essere assunte di comune accordo tra i genitori. Ne consegue che, laddove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non collocatario – o non affidatario – ha diritto di essere coinvolto in tali scelte, in mancanza alcunché può essergli addebitato. Al contrario, qualora le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non collocatario, o non affidatario, è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza.
Da queste brevi precisazioni, fornisco una elencazione tipizzata dalla prassi giurisprudenziale delle diverse tipologie di spese. Relativamente alle spese scolastiche ed educative del minore, parametrate nell’arco di un anno, sono considerate ordinarie quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Inoltre, le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto, nonché le tasse scolastiche, e le spese per la formazione universitaria, le quali potrebbero giustificare un aumento dell’assegno di mantenimento. Tuttavia, rispetto a queste ultime spese, si registra anche un orientamento discordante che le include tra le spese straordinarie. Infine, rientrano nella categoria delle spese straordinarie i viaggi all’estero, le ripetizioni scolastiche e le attività sportive, nonché le spese di iscrizione del figlio ad una scuola privata.
Altra categoria di esborsi ritenuta particolarmente rilevante è quella concernente le esigenze sanitarie della prole. Rientrano nelle spese ordinarie, le c.d. cure ordinarie, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, e le visite di controllo routinarie. Anche quanto è necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile è considerata spesa ordinaria essendo destinata a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione.
Diversamente, sono qualificate come straordinarie le spese concernenti un intervento chirurgico, le visite specialistiche, i trattamenti psicoterapeutici, i cicli di fisioterapia e di cure termali ed, infine, quanto erogato per l’acquisto degli occhiali da vista o dell’apparecchio ortodontico. Altra categoria di spese straordinarie è costituita dalle somme necessarie per il conseguimento della patente di guida, per pagare contravvenzioni dovute per le violazione delle norme del codice della strada commesse dai figli, le spese per l’acquisto di un computer o di un ciclomotore, nonché le spese relative alla pensione completa ed al servizio di ombrellone in spiaggia usufruiti presso un hotel nel periodo estivo.
Da questa elencazione, che non può considerarsi esaustiva e dettagliata poiché ogni fattispecie concreta presenta le proprie peculiarità, e in mancanza di sue specifiche indicazioni sulla tipologia delle spese sostenute, potrebbe trovare la risposta alla questione posta.
Avvocato Angela Natale