L’Avvocato Risponde
Io e mio marito ci siamo separati due anni fa, ma abbiamo intenzione di ricostruire il rapporto matrimoniale. È sufficiente tornare a convivere o è prescritta una procedura particolare? E quali sono le conseguenze di una eventuale riconciliazione?
Carmela D.
Gentilissima lettrice, la separazione non determina la irreversibilità del rapporto coniugale, ma rende quiescenti la maggior parte degli effetti propri del matrimonio, in modo da consentire ai coniugi di riflettere sulla opportunità di riconciliarsi e di ridare pieno vigore al rapporto matrimoniale. Per cui l’istituto della riconciliazione risulta intimamente connesso all’istituto della separazione e alla sua funzione e si configura come una convenzione di diritto familiare.
Convenzione che implica, oltre il perdono delle colpe precedenti, il completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che sono costituiti dalla comunione spirituale – intesa come volontà di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di rispondere dei principali doveri coniugali – nonché dalla comunione materiale della convivenza, caratterizzata da una certa organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali.
Relativamente alla forma che l’accordo deve assumere, il codice civile richiede una espressa dichiarazione che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, deve sottostare ad esigenze di certezza riconducibili non solo all’interesse delle parti, ma anche agli innegabili riflessi pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare. Pertanto, pur se non sorretta da formule sacramentali, la suddetta dichiarazione deve possedere requisiti formali atti a renderla inequivoca e verificabile in qualunque momento. Una pubblicità che può ritenersi idonea a raggiungere lo scopo è senz’altro la sua iscrizione e conservazione tra gli atti dello stato civile, ai sensi dell’art. 63, lett. g. e art. 69, lett. f., D.P.R n. 396/2000.
Diversamente, altro orientamento giurisprudenziale, sia pur datato, sosteneva che una manifestazione scritta, senza i summenzionati riflessi pubblicistici, sarebbe di per sé sufficiente per ravvisarsi una riconciliazione, sul presupposto che la espressa dichiarazione avrebbe una efficacia autonoma rispetto al comportamento delle parti.
Tuttavia, si ammette che la riconciliazione possa anche manifestarsi con un comportamento dei coniugi obiettivamente incompatibile con gli effetti della separazione, ossia esclusivamente mediante la ripresa dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale, senza la necessità della anzidetta dichiarazione.
Per quanto concerne gli effetti della avvenuta riconciliazione, il principale riguarda l’abbandono della domanda di separazione, qualora sia stata già proposta, ed implica la possibilità per i coniugi di riproporla per far valere fatti ed atti anteriori alla riconciliazione. Qualora, invece, la riconciliazione sia intervenuta successivamente alla sentenza di separazione giudiziale o alla omologazione della separazione consensuale, vengono a cessare gli effetti della separazione stessa, ferma restando la possibilità per i coniugi di riproporre la domanda, ma solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Altresì, la riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale, tra cui la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, che patrimoniali, e l’automatica ricostituzione della comunione legale, anche se al riguardo non mancano opinioni discordanti che richiedono una specifica convenzione matrimoniale.
Avvocato Angela Natale