L’avvocato risponde
Sono dipendente di una azienda e abitualmente mi sposto con i mezzi pubblici, poiché la sede in cui svolgo la mia attività lavorativa è situata in un luogo diverso da quello della mia abitazione. Nella giornata di ieri, per specifiche ragioni, ho utilizzato la mia autovettura e durante il tragitto sono stata tamponata e si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso. Come dovrei procedere per essere risarcita delle lesioni subite?
Lucia C.
Gentilissima lettrice, il caso che mi ha appena rappresentato potrebbe rientrare nella disciplina dettata per gli infortuni cosiddetti in itinere, ossia infortuni derivati da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal dipendente per recarsi al luogo di lavoro è protetto in quanto ricollegabile, sia pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.
I suddetti infortuni sono risarcibili solo se avvenuti secondo precise modalità previste dall’art. 12, Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000. Pertanto, con la suddetta norma, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, l’infortunio, ai fini della tutela assicurativa, deve verificarsi: a) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; b) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; C) qualora non sia presente un servizio mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Tuttavia, relativamente al caso sottoposto, precisamente individuato nel punto a) appena citato, il diritto alle prestazioni patrimoniali sussiste solo nel caso in cui i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa siano effettuati con mezzi pubblici, considerato che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. Facendo applicazione di tale principio, la Suprema Corte, in numerose pronunce, non ha ravvisato la sussistenza dell’infortunio in itinere, e quindi la risarcibilità, in tutti quei casi in cui il lavoratore si sia spostato con il proprio automezzo dal luogo di abituale dimora al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, ove l’uso del veicolo privato sia stato frutto di una libera scelta del lavoratore.
Diversamente, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l’infortunio sofferto dal lavoratore a seguito di sinistro automobilistico occorsogli durante il tragitto per recarsi da casa al luogo di lavoro e viceversa, costituisce infortunio in itinere, come tale risarcibile, esclusivamente qualora risulti provata la necessità dell’uso del veicolo privato a causa della mancanza o della inadeguatezza dei mezzi pubblici per raggiungere il lavoro -i mezzi pubblici vi siano, ma siano particolarmente disagevoli o gravosi, o perché non consentono la puntuale presenza del dipendente sul luogo di lavoro, o in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore- e ciò indipendentemente dalla accertata responsabilità colposa dello stesso lavoratore nell’incidente.
Pertanto, in mancanza di specifici e precisi riferimenti alle ragioni che non ha chiarito nel quesito, dovrà consultare il suo legale di fiducia che valuterà se sussistono i requisiti previsti dalla disciplina dettata per gli infortuni in itinere.
Avvocato Angela Natale