Pacchetto turistico o turista fai da te? “Danno da vacanza rovinata”? Quel che conta è essere informati

Il periodo di relax agognato può essere fonte di stress, ansia e frustrazione. Per questo motivo prima di mettersi in viaggio è bene informarsi sui propri diritti a tutela delle nostre vacanze.

turista fai da teOccorre sapere che il viaggiatore, vittima di disservizi, disagi, inadempienze e ritardi che gli impediscono di godere del periodo di riposo programmato secondo le sue aspettative, ha diritto al risarcimento del c.d. “danno da vacanza rovinata”.

Tale danno, sancito per la prima volta nel 2002 dalla Corte di Giustizia Europea e successivamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione, oggi è espressamente disciplinato dall’art. 47 del Codice del Turismo 2011. Secondo il citato articolo, infatti, in caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, che non risultino di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto anche un risarcimento del danno corrispondente “al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta”.

Bisogna però fare una distinzione tra turista che usufruisce del c.d. “pacchetto turistico” e turista “fai da te”, invece escluso dalla tutela del Codice del Turismo. Tecnicamente, per “pacchetto turistico” si intende viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, costituiti da almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici accessori, quali ad esempio escursioni, stazione balneare etc. (art.2 Dlgs. 111/1995). In tal caso, il tour operator (il cui nome compare sul catalogo e sul materiale informativo) risponde di tutti i problemi insorti durante la vacanza, in quanto titolare di un’obbligazione di risultato.

Il tour operator, pertanto, potrà essere chiamato a risarcire il danno patrimoniale per inadempimento contrattuale derivante dalla difformità tra quanto promesso e deducibile da depliant, cataloghi, opuscoli, materiale informativo, e quanto effettivamente offerto.  Ma non basta. L’operatore “inadempiente” dovrà inoltre rispondere anche delle ripercussioni “morali” che il viaggiatore ha subito a causa della vacanza rovinata. Si, perché il tour operator non offre semplicemente un insieme di servizi (albergo, trasporto, etc) , ma una “vacanza”, cioè un’aspettativa di un periodo di riposo e di rigenerazione delle proprie energie psicofisiche. Ne segue che il viaggiatore, oltre al danno patrimoniale potrà chiedere anche il risarcimento per il danno morale subito per la frustrazione delle proprie aspettative.

Spetterà poi allo “sventurato” turista dover provare l’inadempimento dell’operatore rispetto agli impegni assunti nel “pacchetto” per poter ottenere il risarcimento patrimoniale e no (Cass.7256/2012).

Per quanto concerne, infine, le vacanze fai da te, ovvero l’acquisto di singoli servizi (trasporto, alloggio, ulteriori servizi), il viaggiatore pur non potendo usufruire della tutela prevista dal codice del consumo, potrà comunque godere della tutela del codice civile in materia di risarcimento danni e inadempimento contrattuale da far valere nei confronti dei singoli operatori (vettore albergatore, etc.) responsabili di disservizi e inadempienze contrattuali.

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