Diritto e disabilità: amministrazione di sostegno e tutela su misura per le persone “prive in tutto o in parte di autonomia”

E’ compito dello Stato salvaguardare le persone con disabilità, vediamo come funziona.

amministrazione-sostegnoL’ amministrazione di sostegno è uno strumento di tutela della “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 404 c.c.).

L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6/2004, è uno strumento di tutela perché è compito dello Stato salvaguardare le persone con disabilità, tenuto conto anche delle convenzioni internazionali – in particolare “La Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità”.

L’innovazione del legislatore è importante perché ha fatto sì che fossero relegati sul fondo della scena gli istituti della inabilitazione e, soprattutto, della interdizione che, come spesso sottolineato da giuristi e esperti, “annulla” la persona non autonoma facendo sì che il rappresentante legale, nominato dal giudice dopo un lungo e laborioso iter, sostituisca la persona inferma per tutti gli atti, con esclusione solamente di quelli “personalissimi” (ad esempio, contrarre matrimonio, fare testamento).

L’amministrazione di sostegno può essere considerato uno strumento di tutela su misura, in quanto può essere costruito per rispondere agli specifici bisogni della persona inferma attribuendo all’amministratore lo svolgimento di attività che hanno un rilievo giuridico.

L’amministratore ha solo i poteri conferiti dal giudice tutelare e non poteri generali di rappresentanza e gestione (art. 405, c. 5, c.c.). Ha specifici obblighi, da correlare sempre con i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, tra i quali spiccano quello di informare prontamente il beneficiario in ordine agli atti da compiere (art. 410, c. 1 e 2, c.c.), quello di verifica affinché il beneficiario non compia atti in violazione delle disposizioni rese (art. 412, c. 2, c.c.) e quello di informare il giudice tutelare sulla gestione.

Infine, è bene mettere in evidenza qualche aspetto tecnico-giuridico con cui devono convivere le persone che hanno necessità di ricorrere all’istituto dell’amministrazione.

In primis è da sottolineare che gli interessati-legittimati (i parenti, i conviventi stabili) possono presentare personalmente il ricorso. Non vi è, quindi, l’obbligo giuridico di farsi assistere e rappresentare da un avvocato. Ad ogni buon conto, qualora si intendesse farsi assistere e difendere da un avvocato, è possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato in presenza delle condizioni di legge.

Un aspetto importante è avere contezza del fatto che la richiesta può essere attivata con il compimento del diciassettesimo anno di età del soggetto beneficiario, così che con il sopraggiungere della maggiore età l’istituto è già “pronto” a sostituire la potestà genitoriale che viene a cessare per legge. Si garantisce in questo modo immediata tutela al beneficiario.

Nel ricorso, oltre alla indicazione delle infermità o menomazioni della persona – corredate da idonea documentazione medica -, è fondamentale indicare dettagliatamente i motivi per cui si chiede l’attivazione dell’istituto di tutela, tanto per consentire una esatta individuazione dei bisogni del beneficiario al fine di dettare in maniera specifica i compiti di sostituzione ed assistenza da attribuire all’amministratore di sostegno.

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