Buio totale sulla questione sollevata dai precari della scuola. Valorizzare l’esperienza è il punto che unisce i precari della scuola: Terza Fascia con servizio abilitati subito e in Seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto e abilitati in Gae per accedere al ruolo
Nella seduta svoltasi presso la prima commissione del senato e in cui, attualmente, si sta svolgendo l’esame con discussione del decreto Milleproroghe, il vice presidente Torrisi ha fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al suindicato decreto entro il termine delle ore 18 di giovedì 19 gennaio, riservando alla discussione generale le sedute che saranno convocate per le giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio. L’interra commissione ha convenuto nell’accettare tale termine.
Da un esame dettagliato del resoconto della suindicata seduta, dopo l’illustrazione del decreto, emerge che non ci sono stati, almeno fino ad ora, interventi a favore dei docenti precari abilitati e non. Nessun senatore ha proferito parola sulla questione dei docenti precari della scuola italiana.
Infatti, dopo che il relatore Collina ha illustrato il decreto legge in esame, 30 dicembre 2016, n. 244, (detto decreto mille proroghe) altri senatori pur esprimendo voto contrario al decreto non hanno fatto alcun accenno alla questione di grande sofferenza che, attualmente vivono i docenti precari, abilitati e non.
“Di tutto si è parlato tranne che sulla qestione dei docenti italiani. Attendiamo le prossime sedute per conoscere quali senatori presenteranno emendamenti a favore dei docenti precari,abilitati e non, volti all’inserimento degli abilitati nelle graduatorie provinciali ad esaurimenti e dei colleghi non abilitati ma con servizio pluriennale, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto” così hanno commentato i portavoce dei precari afferenti all’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori e del gruppo dei docenti precari abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento.
Qui l’appello dei docenti che chiedono ai colleghi collaborazione.
Di seguito il resoconto stenografico della seduta:
Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli.
L’articolo 1 contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni. Il comma 1 proroga le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013; al comma 2 sono prorogate le graduatorie di concorsi banditi dall’Amministrazione penitenziaria; il comma 4 proroga la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia; i commi 5 e 7 posticipano i termini per assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e per l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; al comma 6 è prevista la proroga delle autorizzazioni alle assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il comma 8 rinvia il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente; al comma 11 è disposta la proroga del termine di conclusione della procedura di selezione pubblica bandita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il comma 12 si estendono all’anno 2017 le facoltà di assunzione del Ministero dell’ambiente, prevedendo, al comma 16, la relativa copertura finanziaria; il comma 14 proroga l’operatività dell’Unità operativa speciale per Expo Milano 2015; il comma 15 proroga l’operatività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
Con specifico riferimento agli enti territoriali, al comma 3 è conferita alle Province la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre al comma 9 è disposta la proroga della facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l’impiego. Al comma 13 è prevista la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali, mentre al comma 10 sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti.
L’articolo 2, al comma 1, proroga al 30 giugno 2017 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine, al fine di garantire la continuità operativa di tali organismi, in scadenza al 31 dicembre 2016, nelle more dell’esercizio della delega relativa al Consiglio nazionale prevista dalla legge n. 198 del 2016. I commi 2 e 3 prorogano di un anno il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre e dispongono che il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore sia utilizzabile per gli interventi sostenuti sino al 31 dicembre 2017. Ai commi 4, 5 e 6 è ripristinato, fino all’adozione delle nuove tariffe postali, il regime agevolato applicabile per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, dalle imprese editrici di libri, dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro e dalle associazioni d’arma e combattentistiche.
L’articolo 3, al comma 1, prevede per il 2017 la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata dell’intervento di integrazione salariale straordinaria. Al comma 2, proroga il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici e assistenziali.
L’articolo 4, ai commi 1 e 2, reca la proroga di termini in materia di edilizia scolastica. Con il comma 3 si autorizzano le università a prorogare di un anno il termine dei contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b”. Il comma 4 differisce all’anno scolastico 2019-2020 il termine a decorrere dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Il comma 5 proroga di un anno i rapporti convenzionali in essere attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico e differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l’individuazione di soluzioni normative ai problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.
L’articolo 5, ai commi 1 e 2, proroga termini relativi al procedimento di promozione a dirigente superiore nonché di accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato. Il comma 3 proroga un termine in materia di autocertificazioni di stranieri non UE regolarmente soggiornanti, mentre il comma 4 proroga un termine in materia di poteri sostitutivi del prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali. Il comma 5 proroga un termine in materia di contabilità speciale per le tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Con il comma 6 si proroga un termine in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni e con il comma 7 si proroga un termine relativo a una procedura semplificata per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 8 proroga un termine recato da una disposizione attinente alla prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale e il comma 9 proroga un termine circa l’impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria. Al comma 10 sono prorogati i termini relativi al riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e ai trasferimenti erariali per le Province di Sardegna e Sicilia. Il comma 11 proroga il termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l’anno 2017.
L’articolo 6, al comma 1, proroga di un anno il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano ricavi superiori all’8 per cento del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Il comma 2 autorizza la proroga, per il 2017, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro. Il comma 3 proroga al 29 aprile 2017 il termine massimo di vigenza dell’attuale rapporto concessorio con la RAI relativo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nelle more dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che affiderà nuovamente la concessione, mentre il comma 4 rinvia al 1° gennaio 2018 l’applicazione alla RAI delle misure di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Con il comma 5 sono prorogati di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti Comuni terremotati. I commi 6 e 7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale – condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione – in ragione del ritardo nella sua istituzione. Al comma 8, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. Il comma 9 opera un differimento di due anni del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti con usi diversi da quelli domestici e con il comma 10 si rinviano al 30 giugno 2017 gli obblighi in tema di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici.
I commi 1 e 2 dell’articolo 7 prorogano di un anno il termine entro cui deve essere adottata una revisione del sistema di governo del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva. Il comma 3 proroga al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.
L’articolo 8, al comma 1, interviene sull’articolo 2248 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di prorogare di un anno il regime transitorio di avanzamento di grado per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Il comma 2 estende all’anno 2017 la validità dei limiti massimi vigenti di lavoro straordinario consentito per il personale dei Corpi di polizia. Al comma 3 è prevista la proroga dal bilancio 2016 al bilancio 2017 del termine entro il quale le unità produttive gestite dall’Agenzia industrie difesa dovranno conseguire l’obiettivo dell’economica gestione. Il comma 4 novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con il coordinamento del Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio. II comma 5 reca una specifica disposizione concernente il pagamento del contributo obbligatorio per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri.
L’articolo 9, al comma 1, proroga di un anno il termine di conclusione dell’operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei Comuni delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti. Il comma 3 rinvia al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato a impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Al comma 4 è prorogata l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali in materia. Il comma 5 proroga al 28 febbraio 2017 il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I commi 6 e 7 prorogano al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale, rinnovabile sino a un massimo di tre anni. Con il comma 8 si proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Il comma 9 prevede la proroga di un anno del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Il comma 1 dell’articolo 10 proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
L’articolo 11, al comma 1, reca disposizioni inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. Al comma 2, proroga al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della card cultura introdotta dalla legge di stabilità per il 2016. Il comma 3 rinvia al 1° aprile 2017 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori 10 milioni di euro per il 2017.
L’articolo 12, al comma 1, reca la proroga fino al 31 dicembre 2017 del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché del termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI. Il comma 2 proroga di un anno l’applicazione della soglia del 35 per cento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
L’articolo 13, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2017 taglio del 10 per cento degli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti necessari a individuare i quantitativi di combustibile soggetti ad accisa agevolata. Il comma 3 estende al 2017 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Il comma 4 posticipa al 1° luglio 2017 l’applicazione delle norme che dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante modello F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici; per le entrate diverse da quelle tributarie non è possibile l’utilizzo del modello F24. Con il comma 5 si proroga al momento di entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva MiFID II il termine per l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti, da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il comma 6 anticipa all’esercizio finanziario 2016 l’applicabilità di alcune disposizioni contabili che consentono l’assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell’esercizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il comma 1 dell’articolo 14 aggiunge una lettera al comma 492 della legge di bilancio 2017 che disciplina i criteri per l’assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari, dando priorità agli investimenti dei comuni colpiti dal terremoto del 2016. Il comma 2 proroga di ulteriori 6 mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei Comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Al comma 3, si estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni terremotati, sia dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore di tutti i propri lavoratori. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione da parte delle persone fisiche o giuridiche nelle zone colpite dal sisma. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei Comuni interessati dagli eventi sismici o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti Comuni. Per gli stessi Comuni, il comma 6 posticipa al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. Il comma 7 interviene in materia di contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila, assegnando, per l’anno 2017, un contributo straordinario dell’importo complessivo di 12 milioni di euro, nonché di 2 milioni di euro per gli altri Comuni del cratere sismico. Con il comma 8 è stanziato un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. Al comma 10 è prorogata al 31 dicembre 2017 l’Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 11 proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla “Galleria Pavoncelli” e il comma 12 proroga alla medesima data il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.
Infine, gli articoli 15 e 16 concernono, rispettivamente, le variazioni di bilancio e l’entrata in vigore del decreto-legge.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il vice presidente TORRISI propone che la seduta di domani 12 gennaio, già convocata per le ore 14,30, non abbia luogo.
La Commissione conviene.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il vice presidente TORRISI avverte che la seduta di domani 12 gennaio, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.